L’Associazione Forense “Nuova Camera Penale di Messina” chiede parere sul seguente quesito: “se nella nuova formulazione dell’articolo 29 disp.att. c.p.p. introdotto dal d. L.vo n.6/15, in tema di difesa di ufficio , la legittimazione ad organizzare il corso per difensori di ufficio spetti ad una locale Camera Penale Territoriale (Camera penale territoriale, anche autonoma e indipendente ) o alla Camera Penale territoriale aderente all’unione delle camere Penali Italiane.”

La risposta al quesito deve trarre origine dalla interpretazione dell’articolo 29 disp. att. c.p.p, come novellato, il cui testo, nell’indicare i requisiti per l’iscrizione all’elenco dei difensori disponibili ad assumere difese d’ufficio, recita alla lettera a) del comma 1-bis : “partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell’Ordine circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall’Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale”.
Il Legislatore in materia di formazione professionale, dovendo individuare i soggetti titolati a svolgere attività formativa ha adottato criteri tali da prevedere per i soggetti non istituzionali una previa verifica di idoneità.
Ad esempio, la Legge 31-12-2012, n. 247, Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, all’art. 43, disciplinando la materia dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato individua tra gli organizzatori degli eventi formativi, oltre agli Ordini, associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale.
Con riferimento specifico al settore della formazione professionale continua, inoltre, il Regolamento CNF n. 6/2014, adottato in attuazione dell’art. 11, comma 3, della legge n. 247/12, disciplina nel proprio Titolo IV (artt. 16 ss.) le modalità di accreditamento degli eventi formativi, secondo un sistema articolato in Commissioni territoriali e nella Commissione centrale per l’accreditamento, istituita presso il CNF. L’art. 20 del medesimo Regolamento detta una serie di criteri per l’accreditamento, incentrati sulla rigorosa previa verifica della qualità dei contenuti dell’evento formativo. L’art. 9 del medesimo Regolamento prevede inoltre, con disposizione di carattere generale, che “per l’accreditamento delle attività di formazione continua previste dal presente regolamento i soggetti, pubblici o privati, devono dimostrare di operare in ambito forense o comunque in ambiti attinenti all’esercizio della professione di avvocato ed abbiano maturato esperienze nello svolgimento di attività formative”.
Si può quindi osservare che, in conformità dei principi vigenti in materia, la normativa individua gli enti idonei alla formazione:
– previa valutazione di idoneità;
– nel rispetto della garanzia di libertà e pluralismo.
Ciò posto può affrontarsi lo specifico compito interpretativo in relazione significato attribuito dal Legislatore alla indicazione soggettiva contenuta nel citato articolo 29 disp. att. c.p.p .
Se non possono sorgere problemi in relazione agli Ordini e alla dall’Unione delle Camere Penali Italiane diversa è la situazione che si prospetta in relazione alla dicitura “Camera Penale territoriale”.
Tale locuzione da un punto di vista lessicale e logico individua nella corrente accezione le Camere Penali territoriali che aderiscono all’Unione Nazionale.
Ciò costituisce per altro un elemento non decisivo desumendosi dallo Statuto stesso dell’UCPI, art.1, la possibile esistenza sul territorio di Camere Penali non aderenti alla stessa.
Ove però l’articolo 29 disp. att. c.p.p. dovesse interpretarsi come genericamente riferito a qualsivoglia associazione alla sola condizione che abbia adottato questa denominazione i criteri di ordine generale sopra individuati verrebbero entrambi violati.
In primo luogo sotto il profilo della previa valutazione della idoneità perché nessun vaglio sarebbe ammesso se non quello riferito alla denominazione.
Sotto il profilo della garanzia di libertà formativa perché verrebbero del tutto irragionevolmente esclusi tutti gli altri soggetti associativi o commerciali che ritenessero di offrire formazione specifica.
L’interpretazione logica della norma, che pure può sollevare legittimi dubbi, alla luce dei principi che regolano la materia porta a ritenere che l’indispensabile valutazione compiuta in merito alla idoneità sia stata fatta dal Legislatore apprezzando e valutando il ruolo fino ad oggi svolto dall’UCPI anche alla luce dei contenuti del suo Statuto e della regolamentazione ad essa interna relativa alla materia trattata.
Ne discende che, secondo il Legislatore, solo quelle associazioni territoriali denominate “Camera Penale” aderenti all’Unione, ai sensi dell’articolo 1 dello Statuto della stessa, assicurano in via presuntiva la sussistenza di requisiti di idoneità essendosi uniformate a detto Statuto per quanto concerne “gli scopi e i principi informatori”.
L’UCPI e le Camere Penali ad essa aderenti sono dotate, tra l’altro, di un Regolamento che disciplina l’attività formativa al quale può farsi agevole riferimento al fine di valutarne l’idoneità ai fini di interesse.
In tal senso è da intendersi la scelta del Legislatore che ha così voluto specificamente identificare i soggetti idonei a tenere i corsi in materia di difese di ufficio.
Detta scelta legislativa importa che, allo stato, non vi siano altri soggetti legittimati. A rafforzare tale già evidente conclusione si può richiamare la previsione statutaria dell’UCPI che esclude la possibilità di adesione all’Unione, nella stessa realtà territoriale, di più di una Camera Penale.
I dubbi che possono sorgere in relazione al rispetto della garanzia di libertà formativa non possono essere superati in sede interpretativa in assenza della previsione di espliciti criteri alternativi, di competenza e di merito, per la individuazione di eventuali soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati.
Il quesito proposto è pertanto da risolversi nei seguenti termini.
Il riferimento alla “Camera penale territoriale” contenuto nell’articolo 29 disp. att. c.p.p. come novellato dal d.L.vo n. 6/15 è da intendersi nella volontà del Legislatore come riferito esclusivamente alle Camere Penali Territoriali aderenti all’Unione Camere Penali Italiane.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 57

Quesito n. 49, Associazione Forense Nuova Camera Penale di Messina

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 24 Giugno 2015
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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