È inammissibile l’impugnazione avente ad oggetto l’asserita violazione dei criteri dettati dal Reg. CNF n. 2/2014 per la composizione della sezione del CDD, allorché non sia specificato in dettaglio chi fossero i componenti che, in base al citato regolamento, avrebbero dovuto comporre la sezione disciplinare e quali invece in maniera illegittima ne abbiano fatto parte.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 23 luglio 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 4840/2025.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 23 Luglio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 06 Ottobre 2020 (sospensione)
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