L’avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 83 del 30 Maggio 2022 (censura)
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