L’assenza prolungata dallo Studio per motivi di salute non esonera l’avvocato dall’onere di controllare (o far controllare) la PEC

L’avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 32 del 17 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 83 del 30 Maggio 2022 (censura)
Giurisprudenza CNF

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