L’assenza ingiustificata del difensore d’ufficio di turno all’udienza

Integra illecito deontologico il comportamento del difensore d’ufficio di turno che, senza addurre né comprovare un legittimo impedimento, non partecipi -personalmente o tramite un proprio sostituto- all’udienza comunicatagli per tempo; tale condotta, peraltro, non può ritenersi scriminata dal fatto che nessun pregiudizio sia derivato all’assistito, potendo ciò rilevare, semmai, ai fini di una eventuale riduzione della sanzione disciplinare (Nel caso di specie, nonostante l’assenza dell’avvocato di turno all’udienza comunicatagli il giorno precedente, l’imputato veniva comunque assistito da altro difensore d’ufficio prontamente reperito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione dell’avvertimento, in luogo della censura comminata al professionista dal Consiglio territoriale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 146

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 10 Ottobre 2017 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 09 Aprile 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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