L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 13 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Novembre 2014 (censura)
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