L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 13 Dicembre 2018 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Novembre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

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