L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 24 Giugno 2014 (censura)
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