L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 25 Ottobre 2018 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera n. 16105 del 18 Marzo 2013 (radiazione)
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