Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di correttezza e probità, l’avvocato che non partecipi ad udienza per altri concomitanti impegni professionali, senza garantire adeguata sostituzione, a nulla rilevando ai fini della sussistenza dell’illecito che dal comportamento non sia derivato alcun pregiudizio per la parte assistita, la cui sussistenza costituirebbe aggravante e non certo elemento costitutivo dell’illecito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Giugno 2010 (sospensione)
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