Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio territoriale deliberi di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 23 Gennaio 2017 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Giugno 2015 (archiviazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 16993 del 10 Luglio 2017 (accoglie)
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