La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde non vìola il divieto di bis in idem l’eventuale riapertura del procedimento in presenza di elementi o accertamenti nuovi, o comunque idonei a dare nuovo impulso alla procedura, senza peraltro bisogno di una previa esplicita revoca dell’archiviazione stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 2 del 11 gennaio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 11 Gennaio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 19 Settembre 2017 (archiviazione)
0 Comment