Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167s; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 11 Giugno 2015 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Giugno 2011 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11370 del 31 Maggio 2016 (respinge)
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