L’archiviazione del procedimento disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio dell’Ordine delibera di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di ne bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 76

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Berruti), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 208; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 2 marzo 2012, n. 34 nonché Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 167s; Consiglio Nazionale Forense 18 giugno 2010 n. 43.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 06 Giugno 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 27 Ottobre 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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