Il procedimento disciplinare è autonomo da quello penale (art. 54 L. n. 247/2012), ma in caso di pendenza di procedimento penale a carico dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare per i medesimi fatti, il CDD non può legittimamente archiviare l’esposto se prima non abbia acquisito e valutato gli atti del fascicolo penale, su cui ha poi l’onere di esprimere una motivazione “rafforzata”, ferma restando comunque la riapertura del procedimento disciplinare archiviato nel caso di successiva condanna penale per reato non colposo (art. 55 co. 1 lett. b L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 135 del 21 maggio 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 21 Maggio 2025 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 16 Ottobre 2024 (archiviazione)
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