L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell’attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 22 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 02 Settembre 2020 (radiazione)
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