L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto. Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Dicembre 2021 (radiazione)
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