L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense (Nel caso di specie, il professionista aveva falsificato un assegno bancario sostituendo il nome del cliente, effettivo beneficiario, con il proprio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per due anni).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Arena), sentenza n. 137 del 16 novembre 2019
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 16 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 29 Settembre 2017 (sospensione)
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