Costituisce (anche) gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di tre beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025
NOTA:
In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 17 Febbraio 2025 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 1 del 18 Gennaio 2022 (radiazione)
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