L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 13 Dicembre 2018 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 18 Settembre 2014 (sospensione)
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