L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 401 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 07 Febbraio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9558 del 18 Aprile 2018 (respinge)
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