L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 28 Aprile 2015 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 19 Settembre 2013 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15206 del 22 Luglio 2016 (accoglie)
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