Allorquando l’annullamento con rinvio della sentenza penale (avente ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede disciplinare) venga disposto limitatamente alla necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio, non vi è dubbio che passi in giudicato il punto dell’affermazione di responsabilità e che, quindi, sussista un giudicato parziale che attribuisce la non più discutibile e rimuovibile qualità di condannato, ovvero la definitiva affermazione di responsabilità per un determinato fatto reato e precisamente quanto all’accertamento del fatto, alla sua illiceità penale ed all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso (Nel caso di specie, l’appello penale era stato proposto al fine di ottenere una diminuzione della pena per effetto di una invocata continuazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -pur dando atto del contrasto giurisprudenziale di legittimità- ha ritenuto formato il giudicato parziale relativamente alla responsabilità penale).
Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 20 Febbraio 2012 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Maggio 2010 (radiazione)
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