L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del Consiglio territoriale

Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Giraudo), sentenza n. 16 del 1 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 01 Febbraio 2021 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 6 del 20 Marzo 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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