L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del Consiglio territoriale

Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 25 settembre 2017, n. 136

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 25 Settembre 2017 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 20 Ottobre 2014 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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