Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del Consiglio territoriale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa, a pena di inammissibilità del ricorso.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 23 Settembre 2017 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 07 Aprile 2014 (avvertimento)
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