L’appello al CNF non può riguardare generiche censure alla decisione del COA

Il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, per cui la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure all’impugnata decisione del COA locale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 215

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 215 del 30 Dicembre 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Casale Monferrato, delibera del 11 Novembre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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