L’apertura del procedimento disciplinare non presuppone la revoca espressa della precedente sua eventuale archiviazione

Il provvedimento di archiviazione, con il quale il Consiglio territoriale delibera di non esercitare l’azione disciplinare e conseguentemente di non celebrare il relativo procedimento, è privo del carattere di decisorietà, e dunque della definitività in quanto assunto “allo stato degli atti”; conseguentemente, detto provvedimento non dà luogo a preclusioni di alcun genere, consentendo un successivo esercizio dell’azione da parte del CDD in forza di nuovi elementi o accertamenti idonei a “rivitalizzare” la procedura, senza necessità di una previa sua esplicita revoca.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 102 del 27 marzo 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Ferina), sentenza del 30 maggio 2014, n. 71.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 27 Marzo 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 93 del 22 Novembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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