L’annullamento delle elezioni forensi non comporta la caducazione degli atti medio tempore compiuti dal Consiglio, giacché l’art. 17, comma 4, della L. n. 113/2017 fa “salvi gli atti compiuti” prima dell’annnullamento stesso, con salvezza quindi del mandato elettorale sin lì espletato, anche con riferimento alle posizioni soggettive dei singoli.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25040 del 16 Settembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 12 del 18 Gennaio 2020
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