Qualora l’addebito disciplinare riguardi gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, a meno che l’incolpato non contesti i fatti stessi: in tal caso il giudice della disciplina non è vincolato al previo accertamento della condotta del professionista in sede penale, ritenendosi libero di valutare la condotta stessa in relazione alle violazioni addebitate all’incolpato e da questo non contestate (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di mancata sospensione del processo per asserita pregiudizialità penale).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 13 Ottobre 2009 (radiazione)
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