L’ammissione dei fatti esclude la cd pregiudiziale penale

Qualora l’addebito disciplinare riguardi gli stessi fatti contestati in sede penale, si impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale, a meno che l’incolpato non contesti i fatti stessi: in tal caso il giudice della disciplina non è vincolato al previo accertamento della condotta del professionista in sede penale, ritenendosi libero di valutare la condotta stessa in relazione alle violazioni addebitate all’incolpato e da questo non contestate (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di mancata sospensione del processo per asserita pregiudizialità penale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 119

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Ferina), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 195.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 23 Luglio 2015 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 13 Ottobre 2009 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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