L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato esclude la possibilità per l’avvocato difensore di richiedere la distrazione delle spese al Giudice

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall’Erario, sicché tale richiesta è incompatibile con l’ammissione al beneficio (anche a prescindere dall’anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 giugno 2018, n. 76

NOTA:
In senso conforme, Cass. nn. 1012/2014, 1009/2014, 9178/2013, 9178/2009, Cass. 267/1984, 1832/1983.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 21 Giugno 2018 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Novembre 2014 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment