Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere la distrazione delle spese in quanto anticipate dall’Erario, sicché tale richiesta è incompatibile con l’ammissione al beneficio (anche a prescindere dall’anteriorità o meno del relativo decreto rispetto alla domanda ex art. 93 cpc).
NOTA:
In senso conforme, Cass. nn. 1012/2014, 1009/2014, 9178/2013, 9178/2009, Cass. 267/1984, 1832/1983.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 21 Giugno 2018 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 13 Novembre 2014 (censura)
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