Il patrocinio a spese dello Stato è assicurato al cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate (artt. 74 e 126 DPR 30 maggio 2002, n. 115). In caso contrario, il COA è legittimato a rigettare l’istanza.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 22 Dicembre 2014 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Novembre 2013
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