L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge. Conseguentemente, l’adempimento tardivo dell’obbligazione non “scrimina” la violazione dell’art. 64 cdf (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) ma può eventualmente incidere solo sulla misura della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 373 del 21 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 373 del 21 Ottobre 2024 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 08 Gennaio 2020 (censura)
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