L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, carrozziere), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia al rispetto del quale ogni professionista è tenuto nell’esercizio del suo mandato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 20 aprile 2015, n. 60
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54, CNF 17.9.99 n. 107
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 20 Aprile 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Novembre 2010 (censura)
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