A pena di nullità, il patto di determinazione del compenso dell’avvocato deve essere redatto in forma scritta ai sensi dell’art. 2233 co. 3 c.c., che non può ritenersi implicitamente abrogato dall’art. 13 co. 2 L. n. 247/2012, la quale stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto, norma, questa, che non si riferisce alla forma del patto, ma indica che il momento in cui stipularlo è quello del conferimento dell’incarico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 144 del 26 maggio 2025
NOTA
In senso conforme, Cass n. 24213/2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 26 Maggio 2025 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 13 Giugno 2024 (sospensione)
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