La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., come modificato dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del consiglio dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 23 Luglio 2015 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 20 Settembre 2012 (sospensione)
0 Comment