L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 27 maggio 2013, n. 77
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 27 Maggio 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera del 23 Ottobre 2003 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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