L’accertamento definitivo dei fatti in sede penale

La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso. E’ pertanto inammissibile la prova testimoniale che fosse diretta a contrastare l’efficacia di tale giudicato (Nel caso di specie, l’incolpato -condannato in sede penale con sentenza definitiva- aveva richiesto l’ammissione di un teste a sua discolpa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza).

Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 49

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 10 Aprile 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 03 Maggio 2011 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11908 del 28 Maggio 2014 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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