La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Salazar), sentenza del 25 luglio 2016, n. 236
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 162, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 121.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 236 del 25 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bolzano, delibera del 21 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 12798 del 22 Maggio 2017 (accoglie)
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