L’accaparramento di clientela per il tramite di agenzie o procacciatori d’affari

E’ deontologicamente rilevante (art. 37 cdf) il comportamento dell’avvocato che assuma pratiche per il tramite di un procacciatore d’affari, così ponendo in essere un’ipotesi di non consentito accaparramento della clientela (Nel caso di specie, l’avvocato aveva incaricato un investigatore privato di accertare se alcuni potenziali clienti fossero già provvisti di un difensore con riferimento ad una controversia di elevato valore economico e, in caso negativo, suggerendo loro l’assistenza legale del predetto avvocato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuta congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 17 Settembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 07 Maggio 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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