L’accaparramento di clientela attraverso internet: l’offerta di prestazioni professionali ad un costo simbolico

Costituisce illecito disciplinare l’informazione, diffusa anche attraverso siti internet, fondata sull’offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti e bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (Nel caso di specie, dopo aver elogiato -anche comparativamente- le qualità del proprio studio, l’avvocato offriva le proprie prestazioni professionali ad un “costo poco più che simbolico”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 6 giugno 2013, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 06 Giugno 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 29 Giugno 2011 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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