L’incolpato ha diritto di svolgere, in fatto ed in diritto, con la massima ampiezza, tutte le proprie tesi difensive, senza tuttavia abusare del processo, sicché la reiterata proposizione di eccezioni e di istanze di ricusazione, tutte infondate, può costituire autonomo illecito disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Campli), sentenza n. 27 del 22 marzo 2022
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 22 Marzo 2022 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 60 del 07 Settembre 2018 (sospensione)
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