L’abuso del rapporto fiduciario derivante dal mandato professionale va valutato con particolare rigore in sede disciplinare

La tipicità del ruolo dell’avvocato e delle sue funzioni impongono di valutare con particolare rigore la violazione perpetrata da chi abbia utilizzato a proprio favore quanto era oggetto del mandato difensivo per trarne personale vantaggio a nocumento della parte assistita (Nel caso di specie, l’avvocato si appropriava indebitamente dell’autovettura che aveva ricevuto da un cliente al fine di curarne la consegna ad un terzo; dopo aver avuto un sinistro stradale alla guida di tale autovettura, falsamente compilava, altresì, il relativo modello CID – constatazione amichevole di incidente. Per tali fatti, il professionista veniva condannato in via definitiva per appropriazione indebita e falso in scrittura privata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Pisapia), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 37.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 12 Luglio 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 14 Maggio 2014 (cancellazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 30993 del 27 Dicembre 2017 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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