La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità

Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza del 3 maggio 2016, n. 117.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 28 Ottobre 2022 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 12 Maggio 2017 (richiamo)
abc, Giurisprudenza CNF

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