L’avvocato è tenuto a dare notizie al cliente sullo svolgimento del mandato affidatogli, altrimenti pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del rapporto di fiducia che si deve instaurare tra il professionista ed il suo cliente e, nel complesso, lesivo del prestigio e del decoro dell’intera classe forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 370 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 13 Giugno 2023 (sospensione)
0 Comment