Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 26, 27 e 33 cdf. Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente (art. 11 cdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 51 del 24 marzo 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 24 Marzo 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera del 20 Giugno 2017 (censura)
0 Comment