Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di informare il cliente sullo stato della causa e, di conseguenza, sull’esito della stessa, così venendo meno ai doveri di dignità, correttezza e decoro della professione forense in violazione degli artt. 38, 40 e 42 c.d. (ora, rispettivamente, 26, 27 e 33 ncdf). Deve infatti ritenersi che un rapporto fiduciario, quale è quello che lega l’avvocato al suo cliente, (art. 35 Cod. Deont. Forense, ora 11 ncdf) non può tollerare alcun comportamento che violi un aspetto essenziale della “fiducia”, consistente nella completezza e verità delle informazioni destinate all’assistito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 24 settembre 2015, n. 147.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 10 Maggio 2016 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 23 Marzo 2011 (sospensione)
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