L’intenzionale violazione delle regole processuali sulla competenza può integrare illecito deontologico

Il decoro della professione richiede competenza, ostensione dell’immagine dell’avvocato non sciatto o superficiale bensì munito della scienza minimale, giacché la collettività ha bisogno di poter confidare nella figura dell’avvocato, limpida sotto ogni aspetto, comprendente sia il possesso delle cognizioni minime per l’esercizio della professione che dei principi di lealtà e correttezza. Conseguentemente, non si adempie a tali doveri improvvisando scientemente cause platealmente sbagliate in procedura, così insinuando anche nei terzi il convincimento che l’avvocato possa effettuare scorribande in tutti i settori del diritto purché sia raggiunto lo scopo della (falsa) tutela del cliente (Nel caso di specie, l’incolpato aveva scientemente iniziato plurimi giudizi di usucapione innanzi al giudice di pace, d’intesa coi clienti ai quali giustificava con la maggior celerità del processo davanti al giudice onorario, la scelta di adire un giudice incompetente per materia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62

NOTA:
Sulla potenziale rilevanza deontologica dell’intenzionale violazione delle regole e preclusioni processuali (nella specie, produzione di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188, C.N.F. n.52 del 10.4.2013.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 20 Aprile 2015 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Oristano, delibera del 03 Gennaio 2012 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 15203 del 22 Luglio 2016 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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