Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dapprima, svolga indagini difensive ex art. 391 bis cpp in violazione di Legge (art. 55 co. 2 cdf) e, quindi, utilizzi in giudizio detti documenti e prove (art. 50 cdf), in spregio dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza della professione forense (Nella specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale a dieci mesi di reclusione e alla interdizione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni per aver svolto indagini difensive suggestionando le persone informate sui fatti, al fine di conseguire deposizioni compiacenti e/o verbalizzando dichiarazioni diverse da quanto da loro affermato, ovvero predisponendo precedentemente le risposte che i dichiaranti dovevano fornire).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025
NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 229/2017, secondo cui l’illecito deontologico in parola non presuppone la dichiarazione di inutilizzabilità della prova.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 22 Ottobre 2020 (sospensione)
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