La violazione delle norme in tema di investigazioni difensive

Costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dapprima, svolga indagini difensive ex art. 391 bis cpp in violazione di Legge (art. 55 co. 2 cdf) e, quindi, utilizzi in giudizio detti documenti e prove (art. 50 cdf), in spregio dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza della professione forense (Nella specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale a dieci mesi di reclusione e alla interdizione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni per aver svolto indagini difensive suggestionando le persone informate sui fatti, al fine di conseguire deposizioni compiacenti e/o verbalizzando dichiarazioni diverse da quanto da loro affermato, ovvero predisponendo precedentemente le risposte che i dichiaranti dovevano fornire).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025

NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 229/2017, secondo cui l’illecito deontologico in parola non presuppone la dichiarazione di inutilizzabilità della prova.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 29 Gennaio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 22 Ottobre 2020 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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