La violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e addebito disciplinare

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sancito in via generale dall’art. 112 cod. proc. civ., trova applicazione anche nei procedimenti in materia disciplinare, sicché vìola il diritto di difesa dell’incolpato il provvedimento disciplinare fondato su un fatto non contestato nel capo di incolpazione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva inviato una lettera personale alla dimora del magistrato in vacanza con la famiglia per sollecitarne il rientro in ufficio al fine di revocare il provvedimento, prospettando allo stesso la possibile responsabilità personale di danno come mezzo di pressione per ottenere l’invocato provvedimento. Il COA di appartenenza, dopo avergli contestato la violazione dell’art. 54 cdf ed in particolare dei “doveri di probità, dignità e decoro e di dignità e rispetto delle rispettive funzioni, utilizzando mezzi assolutamente estranei alle previsioni procedimentali invasivi della riservatezza e di contenuto intimidatorio, in quanto estranei alle previsioni di leggi vigenti in materia di danno da esercizio dell’attività giurisdizionale”, lo sanzionava ai sensi dell’art. 53 cdf, nella parte in cui, “salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF adito in sede d’appello ha annullato la decisione del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 19 Luglio 2013 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 22 Gennaio 2010 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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