La violazione del dovere di colleganza è un illecito istantaneo

La violazione del rapporto di colleganza (artt. 19, 35, 46 cdf) è un illecito deontologico ad efficacia istantanea e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui l’illecito stesso è stato commesso.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 57 del 13 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bari, delibera del 23 Aprile 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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