Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante per violazione degli artt. 19 e 43 ncdf (già 22 e 30 codice previgente) il professionista che ometta di dare riscontro alle ripetute richieste di informativa del Collega domiciliatario e che, tenendo un comportamento puramente dilatorio, non si adoperi affinché quest’ultimo ottenga il soddisfacimento delle proprie spettanze professionali.
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 193 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Luglio 2013 (censura)
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